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Con la Legge di stabilità è stato approvato il divieto del pagamento in contanti per gli affitti.
Di seguito i commi 49 e 50 dell’art.1 nel dettaglio:
49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 e’ inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
50. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita’ abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalita’ che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilita’ anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazionifiscali da parte del locatore e del conduttore».
La sanzione prevista è una multa fino al 40% dell’importo e la segnalazione al fisco.
Art. 58, D.Lgs. n. 231/2007.