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“Composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie”
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 che prevede l’istituzione delle nuove commissioni censuarie, primo passo della riforma del Catasto. Il Dlgs attua l’art. 2, comma 3, lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la riforma fiscale) ed entrerà in vigore il 28 gennaio 2015.
Le nuove commissioni censuarie locali saranno 106 (come di seguito elencate) a cui si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che ha funzione di “supervisore”.
Alle commissioni censuarie locali, che si dovranno insediare entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l’altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno stesso comune.
La Commissione censuaria centrale decide sui ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d’estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati. Inoltre, la Commissione centrale esercita poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedano alla validazione delle funzioni statistiche.
Sia le commissioni censuarie locali che quella centrale sono articolate in tre sezioni: una competente in materia di catasto dei terreni, una competente in materia di catasto urbano e un’altra specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
Recependo alcune osservazioni contenute nei pareri delle commissioni parlamentari che a loro volta avevano recepito le richieste dell’U.P.P.I., è stato previsto il coinvolgimento delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare nella designazione dei componenti le commissioni. In particolare, l’art. 3, comma 3, lett c), prevede che tra i componenti di ogni commissione censuaria locale uno effettivo ed uno supplente dovranno essere nominati dal Prefetto su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.
La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall’Agenzia delle Entrate, dall’ANCI e dal Prefetto.
La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.
La Commissione censuaria centrale prevede 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell’Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell’Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avvengono con un decreto del ministro dell’Economia sulla base delle designazioni pervenute dall’ANCI, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.
Il decreto legislativo fissa i motivi di incompatibilità per i componenti delle commissioni censuarie: non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l’appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie tributarie.
I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie durano in carica 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.
Tutte le sedi provinciali dell’U.P.P.I. dovranno inviare i nominativi al Prefetto competente per territorio individuando i candidati più autorevoli in grado di tutelare al meglio i proprietari immobiliari.
Roma, 14 gennaio 2015
Il Segretario Commissione Fiscale UPPI
Dott. Jean-Claude Mochet
Il Presidente Nazionale UPPI
Avv. Gabriele Bruyère